Segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing

Sezione:

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Ultimo aggiornamento: 18/09/2026

L’Ordine ha adottato la PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI VIOLAZIONI
DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL’UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L’INTERESSE
PUBBLICO O L’INTEGRITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE DI CUI IL SEGNALANTE È VENUTO A CONOSCENZA
NEL CONTESTO LAVORATIVO (WHISTLEBLOWING)
in cui sono disciplinati i termini e le competenze per la
gestione delle segnalazioni.
Le segnalazioni possono riguardare:


Violazioni del diritto dell’U.E.

  1. Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023
    e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti
    relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione
    del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza
    dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e
    dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;
    tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi
    informativi.
  2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta
    contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei
    regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
  3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle
    merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le
    violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società
    e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della
    normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  4. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea
    nei settori oggetto di tutela secondo il d.lgs. 24/2023.

Violazioni del diritto nazionale:

  1. Illeciti civili;
  2. Illeciti amministrativi;
  3. Illeciti penali;
  4. Illeciti contabili;
  5. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni delle
    previsioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente che non rientrano negli atti di violazione del diritto dell’UE sopra citati.

Le modalità di presentazione delle segnalazioni di violazioni al RPCT sono le seguenti:

Canale scritto

Canale orale

  • Registrando un messaggio nella segreteria telefonica del n. riservato al RPCT (momentaneamente il canale non è ancora attivato)

IL SEGNALANTE DOVRA’ INDICARE UN CANALE PER EVENTUALI SUCCESSIVI CONTATTI DA PARTE DEL
RPCT

SI RICORDA AI SEGNALANTI CHE:
NON POSSONO ESSERE SEGNALATE CON IL PRESENTE CANALE

  1. le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività (maladministration);
  2. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona
    segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri
    rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  3. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o
    nazionali indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono
    attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,
    seppur non indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 24/2023.
  4. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’UE.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il
whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare
le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della
violazione.


La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione
della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i
fatti, facendo emergere quanto più possibile:

  • Ia tipologia di violazione segnalata;
  • la lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità;
  • le ragioni connesse al contesto lavorativo del segnalante.
    Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del CONTESTO LAVORATIVO.

Per segnalazioni il link è il seguente: https://oidafpiemonte.whistleblowing.it/